ANP PUGLIA COMUNICA Esito del Tavolo Regionale di oggi 5 novembre con USR, Regione e sindacati. Cosa fare da domani 6 novembre? Perché sarà in vigore solo il nuovo DPCM? e non più l’ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia?

ANP PUGLIA COMUNICA

Esito del Tavolo Regionale di oggi 5 novembre con USR, Regione e sindacati.

Cosa fare da domani 6 novembre?

Spieghiamo perché sarà in vigore solo il nuovo DPCM e non più l’ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia

ANP Puglia intende fornire un contributo di chiarezza, per quanto è possibile nell’attuale convulsa situazione della scuola pugliese, al fine di orientare l’azione dei dirigenti delle scuole da domani in poi e almeno fino al 3 dicembre. Ricordiamo che domani, 6 novembre, è la data di entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020. Questa data si rileva all’art. 14, comma 1, del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che si trova nel Supplemento ordinario n. 41 alla G.U. n. 272 del 4.11.2020; i testi pubblicati con modalità e formati diversi, che sono girati fino a ieri sera, sia pure con le firme autografe del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, tuttavia recavano ancora, all’art. 14, il 5 novembre come data di entrata in vigore. Rimane confermata nel testo in Gazzetta, invece, la data di scadenza delle misure contenute nel DPCM, fissata al 3 dicembre 2020.

Cosa fare da domani, dunque? Come erogare l’attività didattica? Proviamo a spiegarlo, preavvertendo che occorre avere, da un lato, non poca pazienza; dall’altro, parecchia disponibilità a leggere e “scandagliare” minutamente i testi normativi. Se volete proseguire nella lettura di questo lungo testo, dovrete armarvi di queste dotazioni minime.

Come ormai è arcinoto, il 27 ottobre scorso il Presidente Emiliano aveva varato, in tema di scuola e COVID-19, l’ordinanza n. 407, i cui contenuti dispositivi in sintesi estrema, erano: per tutte le scuole (infanzia esclusa) tutta l’attività didattica (100%) si deve svolgere con la modalità digitale integrata (DDI); in presenza, è consentita solo l’attività laboratoriale curricolare e con gli alunni BES (disabili inclusi).

Eravamo al 28 ottobre, però, ed a quella data vigeva – su tutto il territorio nazionale – il DPCM 24 ottobre 2020, con norme in materia di scuola piuttosto diverse rispetto a quelle contenute nel nuovo DPCM che entrerà in vigore domani.

Esaminiamo il testo del vecchio DPCM, con rifermento all’art. 1, comma 9, lett. s):

“s) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ………., incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, ……. e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.”

La frase “chiave” è quella che reca la “previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali”.

Tale previa comunicazione da parte della Regione al Ministero dell’Istruzione è il presupposto che autorizzava la Regione stessa ad emanare disposizioni più restrittive in materia di scuola rispetto a quelle contenute nel DPCM: ad esempio, imporre una quota obbligatoria di DDI fino al 100% del totale.

Ed è proprio quello che è avvenuto in Puglia. Il Presidente Emiliano, infatti, prima di emettere l’ordinanza n. 407 ha comunicato al Ministero dell’Istruzione, con sua nota prot. n. prot. n. 2530/SP, che in Regione si manifestavano diverse situazioni critiche e di rischio, tra le quali:

  • un indice RT (tasso di contagio) pari a 1.52 rilevato al 20 ottobre, corrispondente a rischio alto/molto alto;
  • una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi; la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura;
  • la necessità di adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali, in particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in quanto le misure adottate con l’ordinanza 399 del 25 ottobre 2020 si appalesano insufficienti per fronteggiare l’emergenza [solo due giorni prima, evidentemente, non lo erano?];
  • un notevole incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche;
  • la richiesta, che sarebbe stata avanzata da parte dei pediatri di valutare la sospensione dell’attività scolastica, al fine di consentire la semplificazione delle procedure legate al rientro degli studenti in isolamento fiduciario [su quest’ultimo punto pubblichiamo la nota di smentita e chiarimento del Prof. Nicola Laforgia, primario dei Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presso il Policlinico di Bari e presidente della Società Italiana di Pediatria, sezione Puglia, con il quale ANP Puglia ha collaborato negli ultimi anni per diffondere nelle scuole la cultura della prevenzione vaccinale].

Al di là della consistenza di tali criticità, che non mettiamo in dubbio (salvo l’ultima di esse, vista l’autorevole smentita), quello su cui si deve puntare l’attenzione è che in materia di scuola e di disposizioni circa l’effettuazione delle attività didattiche, il DPCM del 24 ottobre dava alle Regioni ampia discrezionalità di “inasprire” i parametri limitativi da esso stesso stabiliti (75% di DDI nelle superiori, attività in presenza riservata solo alle scuole del primo ciclo) dietro il semplice invio di  un report della Regione stessa al Ministero dell’Istruzione (e non anche a quello della Salute, all’Istituto Superiore i Sanità o al Comitato Tecnico Scientifico!). Fatto ciò con la nota 2530/SP sopra citata, il Presidente Emiliano ha potuto emanare l’ordinanza n. 407.

Il quadro normativo che scaturisce dal nuovo DPCM del 3 novembre, per quanto riguarda l’effettuazione delle attività didattiche nelle scuole è, invece, completamente differente.

All’art. 1, comma 9, lett. s), è sparita la possibilità per le Regioni di chiedere l’inasprimento delle misure previa relazione al Ministero dell’Istruzione. Inoltre, il DCPM contiene esso stesso un inasprimento di carattere generale: in questo punto del testo si dispone infatti che, pur salvaguardando lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, nelle scuole superiori esse si devono svolgere mediante l’utilizzo al 100% della DDI (rispetto al 75% del vecchio DPCM).

En passant, si noti come non vi sia più l’obbligo di far entrare gli studenti dopo le ore 9.00, mentre è stato introdotto l’obbligo di uso della mascherina durante le attività in presenza per le scuole del primo ciclo.

Se avrete la pazienza di leggervi gli artt. 3 e 4, vedrete che l’individuazione dei livelli di rischio che permetteranno, d’ora in avanti, di adottare misure più “inasprite” in determinati territori è affidata non più ad atti autonomi delle singole Regioni, bensì ad un’ordinanza del Ministro della Salute (la prima è stata emanata proprio ieri sera, la trovate cliccando qui) sentiti i Presidenti delle Regioni e sulla base del monitoraggio nonché sulla base dei dati elaborati dalla “cabina di regia” di cui fanno parte anche le Regioni stesse con i loro esperti, e sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Com’è noto, la Puglia è stata classificata dall’ordinanza come “zona arancione”: si presuppone con il suo consenso, visto il meccanismo di consultazioni a livello politico e tecnico necessario per l’emanazione dell’ordinanza.

Per le regioni nella “zona arancione” (disciplinate dall’art. 3 del DPCM), com’è ormai noto a tutti, non vi è alcun inasprimento ulteriore rispetto a quanto già disposto dall’art. 1, comma 9, lett. s).

Da domani 6 novembre, se una qualsiasi regione volesse disporre un inasprimento sul suo territorio, dovrà necessariamente proporlo alla cabina di regia e farlo approvare dal Ministro della Salute nella sua prossima ordinanza.

Ecco perché questo notevole mutamento dell’assetto normativo rende non più applicabile l’ordinanza n. 407 della Puglia.

Da domani, invece, entra in vigore il nuovo DPCM per cui, in Puglia: tutti a scuola gli alunni del primo ciclo e in DDI quelli del secondo ciclo (salvo laboratori, disabili e BES).

Dispiace – e non poco – che ci sia per le scuole l’ennesima e gravosa giravolta sul piano organizzativo e comunicativo, ma tant’è: non è colpa nostra, né dei dirigenti, che abbiamo invece sempre coerentemente sostenuto nei loro sforzi. Riteniamo che le colpe siano situate, invece, fuori dalla scuola: sono ascrivibili, in massima parte, a chi era preposto ma non ha provveduto alla riorganizzazione dei trasporti scolastici (o lo ha fatto in misura insufficiente) oppure ha sottovalutato l’impatto della pandemia sulle strutture sanitarie del Paese e non ha provveduto a rafforzarle adeguatamente.

Sul filo di questo faticoso ragionamento, innescato da un intervento del Direttore dell’USR Puglia, si sono conclusi stasera i lavori del tavolo regionale, convocato in tardo pomeriggio per un confronto fra Regione, Ufficio e organizzazioni sindacali di comparto e di area.

ANP Puglia ha reiterato anche al tavolo la sua richiesta di revoca dell’ordinanza n. 407, a conclusione di una lunga giornata che ha visto la nostra intensa e capillare presenza sui principali media regionali grazie alla diffusione della lettera aperta inviata ieri sera al Presidente Conte.

Non sappiamo se il Presidente Emiliano la sospenderà, modificherà o revocherà. Gli assessori presenti al tavolo (Lopalco per la Salute e Leo per l’Istruzione) si sono soltanto impegnati a riproporre formalmente e nell’ambito “giusto” le motivazioni delle richieste di inasprimento rispetto alle misure governative.

Per quanto ci riguarda, e non solo per noi ma anche a parere delle altre organizzazioni sindacali, come abbiamo mostrato sopra l’ordinanza n. 407 ha perso ragione di essere e non è più vigente, mentre pienamente vigente è, invece, il nuovo DPCM.

Da domani.

Roberto Romito

Presidente Regionale ANP puglia

Bari, 5 novembre 2020

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